E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
L’obbligo di istruzione può essere assolto:
- nelle scuole statali e paritarie,- nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale,
- attraverso l’istruzione parentale.
L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
- proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
- frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
- iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
- frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.
Percorsi formativi possibili
1. Istruzione parentale
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.
I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.
Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.
Riferimenti normativi:
- Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
- Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione”. - Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
2. Proseguire gli studi nel sistema dell’Istruzione Scolastica
Un modo per assolvere l’Obbligo Formativo è quello di iscriversi ad una scuola superiore. Si possono iscrivere al primo anno della scuola secondaria superiore i ragazzi che hanno ottenuto la licenza di scuola media inferiore.
Gli studenti che hanno compiuto i 15 anni possono accedere a percorsi integrati, cioè realizzare il ciclo di studi alternando scuola e lavoro, sulla base di un progetto valutato e attuato dall’istituto scolastico in collaborazione con le imprese, le associazioni di rappresentanza e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Questo percorso assicura ai giovani anche l’acquisizione di competenze pratiche richieste dal mercato del lavoro. Con l’ottenimento del Titolo di studio o della Qualifica Professionale sarà assolto anche l’Obbligo Formativo.
3. Frequentare il sistema della Formazione Professionale
I corsi di formazione professionale
integrano le conoscenze scolastiche di base con conoscenze di natura tecnico-pratica,
per formare figure professionali pronte all’inserimento nel mondo del lavoro.
Per partecipare a queste attività di formazione è necessario aver compiuto 15
anni. Per ottenere una Qualifica Professionale,
valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, i percorsi di Formazione
Professionale devono avere una durata non inferiore ai tre anni.
Al termine del corso, è previsto un esame finale
che consente di ottenere un Attestato di qualifica.
Il Tirocinio o lo Stage rappresentano
ulteriori opportunità, disponibili durante il secondo anno di corso, per
agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro.
4. Iniziare il percorso di Apprendistato
L'Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. È caratterizzato dall’alternanza tra formazione e lavoro: oltre all'attività vera e propria, il datore di lavoro garantisce la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale il lavoratore è stato assunto, attraverso uno specifico percorso formativo svolto in orario di lavoro.
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AssociazionE ERIS (Per ragazzi/e dai 13 ai 17 in Obbligo di Istruzione e Formazione)
Centro di orientamento e formazione professionale, accreditato presso la Regione Siciliana.
SEDI PIU' VICINE: Acireale, Giarre, Riposto, Santa Teresa di Riva.
CORSI ATTIVATI E DISPONIBILI:
Operatore elettrico; Operatore termoidraulico; Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero; Operatore grafico - Ipermediale; Operatore agricolo; Operatore della trasformazione agroalimentare: panificatore / pasticcere; Operatore del benessere - Erogatore di servizi di Acconciatura; Operatore del benessere - Erogatore dei servizi di trattamento estetico; Operatore della ristorazione - Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande; Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti; Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Manutenzione e e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici.
Per maggiori informazioni: https://www.erisformazione.it/
I corsi di istruzione per adulti dei CPIA, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi:
- Percorsi di istruzione di primo livello,
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana,
- Percorsi di istruzione di secondo livello (Istituto Tecnico, Professionale e Liceo Artistico).
Possono iscriversi ai CPIA:
- Adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del
secondo ciclo di istruzione.
- Adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
- I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i
corsi diurni.
OFFERTA FORMATIVA del CPIA
- Alfabetizzazione e apprendimento Lingua Italiana - Corsi di Lingua Italiana per stranieri,
- Percorsi di I periodo didattico - Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola media),
- Percorsi di II periodo didattico - Biennio scuola superiore (percorso di secondo periodo didattico).
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IMPORTANTE
FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009
Decreto legislativo n. 59 del 2004
Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011- Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009
(Modificato da Laura Anastasi - intervento originale effettuato il lunedì, 26 ottobre 2020, 12:34)
(Modificato da Laura Anastasi - intervento originale effettuato il lunedì, 26 ottobre 2020, 12:34)